Come verranno valutate le domande di protezione speciale presentate prima dell’11 marzo 2023?
La legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l’efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all’entrata in vigore del DL 20/23, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare domanda di protezione speciale.
La norma transitoria prevede inoltre che ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del DL 20/23 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Infine, sempre con una disposizione transitoria, è stato disposto che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati (ovvero quelli rilasciati perché ritenuto fondato il rischio, in caso di espulsione, di una violazione del diritto alla vita privata e familiare) possano essere rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà, in via transitoria, di conversione di tali permessi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.
Fonte: Portale Integrazione Migranti