Assegno di inclusione - Quando si intende interrotta la continuità della residenza?
La continuità della residenza si intende interrotta nel caso di:
-assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi;
-assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 4 mesi, anche non continuativi, nell’arco di 18 mesi.
-Per motivi documentati di salute grave, l’assenza non fa perdere la possibilità di richiesta.
Fonte: Portale Integrazione Migranti