Assegno di inclusione - Chi non ha diritto all’assegno di inclusione?
Per ottenere l’Assegno di Inclusione, non bisogna:
-essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
-avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), non inferiori ad un anno nei 10 anni precedenti la richiesta. La presenza di una condanna impedisce l’accesso alla misura ADI a prescindere dal locus commissi delicti e dal fatto che si tratti di una sentenza emessa da un Tribunale straniero.
-Non ha diritto, inoltre, all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Fonte: Portale Integrazione Migranti