Vittime di tratta, le indicazioni del Consiglio d'Europa sul periodo di recupero e riflessione
Una nota per rafforzare l’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 13 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta
Una nuova Nota orientativa pubblicata dal GRETA, organismo del Consiglio d’Europa contro la tratta di esseri umani, evidenzia gli obiettivi e i principi del periodo di recupero e di riflessione, la sua base giuridica e le procedure di assegnazione di tale periodo.
Previsto dall’articolo 13 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, il periodo di recupero e di riflessione è una tappa essenziale nella protezione e nel sostegno di tutte le vittime della tratta.
Il periodo di recupero e di riflessione previsto dall’articolo 13 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani deve essere concesso non appena vi sono ragionevoli motivi di credere che una persona sia vittima della tratta di esseri umani. L’obiettivo è consentire alle vittime di ritrovare un minimo di stabilità psicologica e prendere una decisione consapevole rispetto alla loro volontà di collaborare con le autorità competenti nelle indagini e nel perseguimento dei trafficanti.
Durante questo periodo, non è possibile eseguire ordini di espulsione contro le presunte vittime, il che garantisce loro una protezione essenziale.
“Il periodo di recupero e di riflessione è riconosciuto come mezzo efficace per proteggere i diritti fondamentali delle vittime della tratta”, ha dichiarato Helga Gayer, Presidente del GRETA. La Presidente ha sottolineato che purtroppo, in alcuni paesi, il periodo di recupero e di riflessione non è ancora previsto dal diritto interno e viene interpretato in modo non conforme all’articolo 13. “Questa Nota orientativa è uno strumento importante che chiarisce e facilita le modalità pratiche della sua piena applicazione”.
Lo scopo della nota orientativa è quello di rafforzare l’attuazione dell’obbligo di concedere un periodo di recupero e di riflessione alle vittime della tratta in tutti gli Stati vincolati dalla suddetta Convenzione, fornendo orientamenti concreti e pratici alle autorità, alle agenzie e alle organizzazioni della società civile coinvolte.
Oltre che dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, l’obbligo di concedere alle vittime di tratta o grave sfruttamento un periodo per poter decidere consapevolmente e liberamente il percorso da intraprendere, è previsto dall’articolo 6 della Direttiva 2004/81/Ce riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani, e richiamato anche dall’articolo 13 della Direttiva 2009/52/CE. In particolare, la Direttiva 2004/81 richiede agli Stati membri di garantire che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti. Analogamente, la Direttiva 2009/52 dispone che alle vittime di particolare sfruttamento venga rilasciato un permesso di soggiorno "con modalità comparabili a quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2004/81" sulle vittime di tratta.
Nell’ordinamento italiano il periodo di recupero e riflessione non è previsto in alcuna norma di rango primario