Sfruttamento lavorativo - il titolare di un permesso di soggiorno “casi speciali -art 18 ter” ha diritto all’assegno di inclusione? E all’assegno unico?
Si, l’articolo 6, comma 3, del Dl 145/24 prevede che i titolari di un permesso di soggiorno casi speciali ammessi ad un programma di formazione e avviamento al lavoro ai sensi dello stesso articolo, hanno diritto all’assegno di inclusione a prescindere dalle condizioni di soggiorno, reddito e patrimonio previste dalla legge(art.2, c. 2, lettere a) e b) del D.L. 48/2023) per la fruizione del suddetto Assegno. Non è quindi, in particolare, richiesto nei loro confronti, il requisito della residenza regolare in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Il diritto all’assegno spetta anche ai membri del nucleo familiare ammessi a beneficiare delle misure di assistenza.
Il titolare di un permesso di soggiorno casi speciali – art. 18 ter – analogamente ai titolari degli altri permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali ( vedi messaggio Inps del 25 luglio 2022 ) ha altresì diritto, in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, a beneficiare dell’assegno unico.
La domanda per beneficiare delle prestazioni assistenziali può essere presentata anche se in possesso della sola ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.
Fonte: Portale Integrazione Migranti