Sfruttamento lavorativo - Novità e chiarimenti sull’applicazione del nuovo articolo 18 ter
Le risposte alle domande più frequenti
Viene considerata vittima di sfruttamento lavorativo la persona il cui stato di vulnerabilità è tale da comprometterne fortemente la libertà di scelta, inducendola ad accettare condizioni lavorative inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori.
L’articolo 603 bis contiene un elenco non tassativo di indici di sfruttamento da intendersi come “linee guida” per l’accertamento di situazioni di sfruttamento, quali:
la reiterata violazione delle disposizioni sull’orario di lavoro ed il mancato rispetto dei periodi di riposo;
il reiterato pagamento di retribuzioni inferiori ai livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro; violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro; e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante del reato:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Se i fatti sono commessi mediante l’uso della violenza o minaccia, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza del presunto reo e si parla di grave sfruttamento lavorativo.
Altri reati a vario titolo collegati allo sfruttamento lavorativo sono: la riduzione o mantenimento in schiavitù, la tratta di esseri umani per sfruttamento (lavorativo, sessuale, accattonaggio e prelievo di organi) e l’acquisto e alienazione di schiavi, ai quali fanno riferimento rispettivamente gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.
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