Sfruttamento lavorativo - in cosa consistono le misure di assistenza di cui possono beneficiare le vittime di sfruttamento lavorativo?
Il nuovo decreto prevede all’articolo 6 nei confronti degli stranieri cui viene rilasciato il permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter, di beneficiare di misure di assistenza finalizzate, attraverso programmi personalizzati, alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo.
È previsto che tali misure abbiano una durata non superiore a quella del permesso di soggiorno e siano estese anche ai membri del nucleo familiare della persona straniera. L’ammissione alle suddette misure di assistenza può avvenire a seguito della comunicazione dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali da parte della questura al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’obiettivo principale è quello di accompagnare gli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo nell’accesso al più articolato sistema di prestazioni territoriali in grado di rispondere a bisogni di natura sociale, sanitaria o legati a temi fondamentali come l’abitare, la formazione e il lavoro. Verrà, pertanto, favorito l’accesso delle vittime titolari di un permesso di soggiorno art. 18-ter a tutti i servizi e i programmi esistenti di inserimento e reinserimento socio-lavorativo rivolti ai gruppi a rischio di esclusione sociale, anche oltre il sistema dell’accoglienza.
Fonte: Portale Integrazione Migranti