Sfruttamento lavorativo - è possibile che le misure di assistenza disposte nei confronti delle vittime di sfruttamento lavorativo vengano revocate?
Si, le misure di assistenza possono essere revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:
a) lo straniero è condannato per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione al programma;
b) lo straniero è sottoposto ad una misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) lo straniero rinuncia espressamente alle misure di assistenza o rifiuti ingiustificatamente eventuali offerte di lavoro adeguate.
Si ricorda che ai sensi del DM del 10 aprile 2018, un’offerta di lavoro si considera congrua quando, contestualmente, ricorrono i seguenti requisiti:
- attiene un rapporto di lavoro di durata non inferiore a tre mesi;
- attiene un rapporto di lavoro a tempo pieno o con orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
- prevede una retribuzione non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva.
Non hanno accesso alle misure di assistenza, le vittime che beneficiano dei sostegni economici previste dalla L. 6/2018 per i testimoni di giustizia.
Fonte: Portale Integrazione Migranti